D.P.C.M. 21.12.2000, n. 452
Titolo III - Assegni di maternità e per il nucleo familiare concessi dai comuni
Capo III - Assegno per i nuclei familiari con tre figli minori
1. La domanda è presentata al comune di residenza da uno dei genitori, cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre suoi figli minori sui quali egli esercita la potestà genitoria. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, conviventi con il richiedente medesimo, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo dal richiedente e con lui conviventi; in tale ultimo caso, si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 10.
2. La domanda è presentata da uno dei genitori, cittadino italiano residente, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre suoi figli minori sui quali esercita la potestà genitoria e a condizione che alcuno dei tre figli minori non risulti in affidamento presso terzi ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 184 del 1983.
3. L'esercizio della potestà genitoria non è richiesto quando il genitore non la eserciti a causa delle incapacità disciplinate dagli articoli 414 e seguenti del codice civile; in tal caso la domanda è presentata dal tutore del genitore incapace in nome e per conto di questi.
4. La domanda può essere presentata a condizione che i requisiti previsti dal presente Titolo siano posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda medesima; i soggetti che, ai sensi del comma 1, presentano la domanda nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello per il quale
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