D.P.C.M. 21.12.2000, n. 452
Titolo II - Assegno di maternità concesso dall'inps
1. L'assegno di cui all'articolo 2 è concesso ed erogato dall'INPS, previo accertamento che il beneficio non sia già stato concesso o erogato per lo stesso evento, entro 120 giorni dalla data di presentazione di regolare domanda corredata della documentazione necessaria. Il termine è sospeso in caso di documentazione insufficiente o inidonea. L'INPS predispone i modelli-tipo di domanda e di dichiarazione sostitutiva, e fornisce ai comuni detti modelli e una scheda informativa da consegnare agli interessati all'atto dell'iscrizione anagrafica dei minori; in detta scheda è contenuta, altresì, l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
2. L'INPS controlla la veridicità della situazione familiare dichiarata e la sussistenza degli altri requisiti previsti dal presente regolamento. I controlli possono essere effettuati anche a campione.
3. L'INPS provvede, in caso di prestazioni indebitamente erogate, alla revoca del beneficio e al conseguente recupero delle somme non dovute a far data dal momento dell'indebita corresponsione.
4. I dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni dei richiedenti possono essere trattati dall'INPS, in relazione alle finalità di interesse pubblico perseguite per la concessione degli assegni. I dati sono trattati in forma anonima quando il trattamento avviene a fini statistici, di studio, di informazione, di ricerca e di diffusione. L'INPS può comunicare i dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni ad altri soggetti al fine di effettuare le verifiche e i controlli previsti dalle leggi e dai regolamenti, nonché al fine di effettuare
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.