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D.P.C.M. 21.12.2000, n. 452

Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23.12.1998, n. 448 (G.U. 06.04.2001, n. 81). (G.U. 21.08.2001, n. 337)

Titolo II - Assegno di maternità concesso dall'inps

Art. 7 - Domanda per la concessione dell'assegno

1. La domanda per l'assegno è presentata in carta semplice, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, alla sede dell'INPS competente per il territorio di residenza, dalla madre legittima o dalla madre naturale che abbia riconosciuto il figlio, ovvero dalla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.

2. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), e commi 2 e 3, la domanda è presentata alla sede dell'INPS competente per il territorio di residenza del richiedente, ovvero, ai sensi del medesimo comma 2, della persona deceduta, nel termine perentorio di sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso alla madre o alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento; la domanda può essere presentata anche durante il termine concesso alla madre o alla donna qualora ne sia documentato il decesso ovvero risulti che l'assegno spetti al padre in via esclusiva.

3. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), la domanda è presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica dell'adottante.

4. Nella domanda per la concessione dell'assegno, il richiedente è tenuto a dichiarare, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, salvo che non sia tenuto a comprovare i requisi

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