Ordinanza MPI 20.04.2000, n. 126
1. Sono confermate le disposizioni concernenti gli scrutini e gli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione secondaria superiore, di cui al titolo III dell'ordinanza ministeriale 14.5.1999, n. 128, con le seguenti modifiche.
2. All'art. 19, i commi 4 e 5 sono sostituiti dal seguente:
"4. È consentita l'ammissione di candidati esterni, mediante esami di idoneità, a classi ove sono in atto iniziative di sperimentazione che coinvolgono sia l'ordinamento sia la struttura (c.d. maxisperimentazioni) e a classi ove sono in atto sperimentazioni di solo ordinamento".
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