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Ordinanza MPI 20.04.2000, n. 126

_. (G.U. 02.06.2000, n. 127)

Art. 2 - Istituti di istruzione secondaria superiore

1. Sono confermate le disposizioni concernenti gli scrutini e gli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione secondaria superiore, di cui al Titolo II dell'ordinanza ministeriale 14.5.1999, n. 128, con le seguenti modifiche e integrazioni.

2. L'art. 2, comma 1, è così sostituito: "1. A norma dell'art. 2 dell'O.M. n. 110 del 22.4.1999, citata nelle premesse, gli scrutini finali negli istituti di istruzione secondaria superiore hanno luogo entro i termini stabiliti dai Capi d'Istituto, sentito il Collegio dei docenti".

3. Nell'art. 2, comma 4, lettera b), il secondo periodo è modificato come segue: "Nel caso di promozione così deliberata, il preside comunica, per iscritto, alla famiglia le motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di classe, nonché un dettagliato resoconto sulle carenze dell'alunno, indicando anche i voti proposti dai docenti in sede di scrutinio".

4. Nell'art. 3, comma 1, il secondo periodo è modificato come segue:

"1. Per l'anno scolastico 1999/2000, il credito scolastico viene attribuito agli allievi dell'ultima classe sulla base della tabella E e agli allievi della penultima e terzultima classe sulla base della tabella A, allegate al Regolamento e delle note in calce alle medesime".

5. Dopo l'art. 4 è aggiunto l'art. 4 bis:

"4 bis. Pubblicazione degli scrutini.

1. A norma dell'art. 2 della citata O.M. n. 110/1999, gli scrutini sono pubblicati entro i termini stabiliti dal Capo d'Istituto, sentito il Collegio dei docenti.

2. Nel caso di promozione con debito formativo, nel prospetto degli scrutini affisso all'albo vengono altresì evidenziate la disciplina o le discipline in cui l'alunno non ha raggiunto totalmente la sufficie

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