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Direttiva MPI 16.08.2000, n. 202

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Art. 2 - Campo di applicazione

1. La Direttiva riguarda l'intero campo dello sviluppo professionale del personale della scuola: include la formazione iniziale (sia relativamente alla formazione universitaria per il personale in servizio sia relativamente alla formazione del personale individuato per realizzare ipotesi di tirocinio nell'ambito della collaborazione scuola-università), la formazione in ingresso e la formazione in servizio.

2. L'intera area comprende le iniziative propriamente di formazione (azioni rivolte a creare o sviluppare competenze), gli eventi che hanno un carattere di informazione e di socializzazione professionale (convegni, seminari...), gli interventi di comunicazione professionale (comunicazione telematica, riviste di carattere professionale...), le azioni rivolte a migliorare la qualità del sistema di formazione (formazione dei progettisti, dei responsabili di progetto...), di monitoraggio e di valutazione.

3. La Direttiva riguarda l'utilizzo delle risorse per la formazione contenute nei capitoli di bilancio (e.f. 2000 - allegato B) e l'uso delle risorse comunque disponibili, anche a seguito di specifici interventi.

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