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D.M. Pubblica istruzione 19.11.1999, n. 278

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate ai sensi dell'art. 278 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297 per l'a.s. 1999-2000. (G.U. 03.01.2000, n. 1)

Titolo I - Sperimentazioni di ordinamento e struttura

Art. 2 - Validità e corrispondenza dei diplomi per la sperimentazione di ordinamento e di struttura

1. I diplomi, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai sensi dell'art. 278 del D.Lgs. 297/94, hanno valore pari a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari.

2. I diplomi conseguiti al termine di corsi di studio quinquennali ad indirizzi magistrale e artistico sono comprensivi anche dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art. 1 della L. 11.12.1969, n.910 e validi, pertanto, per l'iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria.

3. Con il decreto che individua annualmente le materie affidate ai commissari esterni e con il decreto che individua la materia oggetto della II prova scritta, sono indicati gli istituti presso i quali si svolgono esami di Stato, a conclusione dei corsi sperimentali e i titoli di studio che si conseguono al termine di detti corsi in base alle corrispondenze stabilite, ai sensi dell'art. 279 del D.Lgs. 297/94.

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