D.M. Pubblica istruzione 19.11.1999, n. 278
Titolo I - Sperimentazioni di ordinamento e struttura
1. I diplomi, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai sensi dell'art. 278 del D.Lgs. 297/94, hanno valore pari a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari.
2. I diplomi conseguiti al termine di corsi di studio quinquennali ad indirizzi magistrale e artistico sono comprensivi anche dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art. 1 della L. 11.12.1969, n.910 e validi, pertanto, per l'iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria.
3. Con il decreto che individua annualmente le materie affidate ai commissari esterni e con il decreto che individua la materia oggetto della II prova scritta, sono indicati gli istituti presso i quali si svolgono esami di Stato, a conclusione dei corsi sperimentali e i titoli di studio che si conseguono al termine di detti corsi in base alle corrispondenze stabilite, ai sensi dell'art. 279 del D.Lgs. 297/94.
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