D.M. Pubblica istruzione 19.11.1999, n. 278
Titolo I - Sperimentazioni di ordinamento e struttura
1. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato negli istituti in cui tutte le classi sono impegnate nell'attuazione di sperimentazione che coinvolga sia l'ordinamento che la struttura curriculare (c.d. maxisperimentazione), con le seguenti eccezioni: abbiano frequentato classi sperimentali nella medesima scuola statale ove intendono presentare domanda di iscrizione agli esami di Stato e abbiano conseguito la promozione alla quinta classe; chiedano di sostenere gli esami di Stato presso gli istituti statali ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici. In tali casi, ricorrendo le condizioni previste dalle norme vigenti, sostengono gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con D.M. 31.7.1973; chiedano di sostenere gli esami di Stato presso istituti in cui è attuato il progetto sperimentale c.d. "Brocca", dell'ordine classico, scientifico, magistrale e linguistico e dell'ordine tecnico con corsi aventi corrispondenza all'altro detto ordine scolastico, sempreché abbiano conseguito la promozione alla quinta classe in un corso sperimentale del medesimo progetto presso istituzioni scolastiche dei due suddetti ordini.
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