D.P.C.M. 13.03.1999, n. 117
1. Gli osservatori territoriali del mercato del lavoro, sulla base dei dati comunicati dalle amministrazioni aggiudicatrici e relativi alle aggiudicazioni degli appalti di cui al presente decreto, trasmettono all'Osservatorio nazionale, ogni due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una relazione illustrativa in merito all'utilizzazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nella quale dovranno essere evidenziate anche le eventuali anomalie.
2. Le norme di cui al presente decreto non si applicano ai bandi pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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