D.P.C.M. 13.03.1999, n. 117
1. L'attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell'offerta avviene assegnando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell'offerta (progetto tecnico). Il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile. Il coefficiente è pari ad 1 in corrispondenza della prestazione massima offerta.
2. Tali coefficienti sono applicati ai fattori ponderali che l'amministrazione ha indicato nel bando di gara per ogni elemento. La somma che ne risulta determina il punteggio totale attribuito all'offerta (progetto tecnico).
3. Ai fini della determinazione del coefficiente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), (prezzo) la commissione giudicatrice utilizza la formula indicata nell'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto.
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