D.M. Pubblica istruzione 22.03.1999, n. 73
1.1. Nelle tabelle - A e B - allegate al presente provvedimento è esposta, articolata a livello provinciale, la consistenza prevista delle dotazioni organiche regionali del personale dirigente, da preporre alle scuole ed istituti scolastici statali di ogni ordine e grado che saranno resi autonomi ai sensi dell'art. 21 della legge n. 59 del 15.3.1997. Nella tabella C è esposta, altresì, la previsione dei dirigenti di ruolo in servizio negli anni scolastici 1999/2000 e 2000/20001.
1.2. Le previsioni contenute nelle tabelle di cui al comma 1, valgono come indici di riferimento per l'esame dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, definiti dalle conferenze provinciali, e per la conseguente approvazione dei piani regionali, ai sensi dell'art. 3 del regolamento emanato con il D.P.R. n. 233 del 18 giugno 1998.
1.3. L'articolazione delle dotazioni organiche previste per province e per gradi di scuole va considerata nella sua entità complessiva a livello regionale, al fine di rendere possibili le eventuali compensazioni necessarie tra le previsioni contenute nelle tabelle allegate e le effettive esigenze accertate.
1.4. Gli organi competenti delle regioni, nella propria autonomia di decisione, assicurano, a norma del regolamento sopra richiamato, il coordinamento dei piani provinciali, e decidono sugli eventuali scostamenti, per eccesso o per difetto, dai contingenti regionali complessivi previsti dal presente decreto, valutando le esigenze derivanti dalle specificità demografiche, oro-geografiche e socio economiche dei diversi ambiti territoriali predeterminati.
1.5. Le dotazioni organiche dei dirigenti scolastici saranno definitivamente determinate, a seguito dell'approvazione dei piani regionali di dimensionamento delle
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