Decreto MURST - DDG 31.03.1999
1. Avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione al concorso ovvero l'esclusione dal concorso stesso è ammesso ricorso gerarchico al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite dell'organo che ha decretato l'esclusione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.
2. Dal predetto organo il ricorso gerarchico deve essere inviato al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi - Div. V - con la formulazione delle proprie deduzioni e corredato da tutti gli elementi utili per la decisione, nonché con la prova dell'avvenuta comunicazione ai controinteressati. Qualora il ricorrente non vi abbia provveduto, la competente Autorità scolastica, ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71, cura la comunicazione del ricorso, nelle forme di rito e per conto del Ministero, agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato.
3. Trascorso il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico senza che l'Amministrazione abbia comunicato la decisione all'interessato, ai sensi dell'art. 6 del dPR n. 1199/71, decorrono i termini di 60 giorni o 120 giorni per la presentazione di eventuali ricorsi, rispettivamente, al T.A.R. oppure al Presidente della Repubblica.
4. I concorrenti che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione ovvero l'esclusione dal concorso, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente al concorso e vengono iscritti con riserva ne
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