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Decreto MURST - DDG 31.03.1999

Concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole e istituti statali di istruzione secondaria di primo e di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per classi di concorso comprese negli ambiti disciplinari, costituiti dal decreto ministeriale 10.8.1998, n. 354, integrato con decreto ministeriale 21.12.1998, n. 487.

Art. 19 - Accesso ai documenti amministrativi

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n.241/90 ed al d.P.R. n.352/92 sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, l'autorità scolastica preposta allo svolgimento del concorso adotterà ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti da parte di chi vi abbia un interesse personale e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, tenendo conto di quanto previsto nel regolamento adottato con DM 10/01/1996, n. 60, recante norme per l'esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 24, co. 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8 del d.P.R. 27.6.1992, n. 352.

2. Gli adempimenti in materia sono affidati al segretario della commissione e sono svolti nella sede nella quale sono depositati gli atti del concorso, indicata dalla competente autorità scolastica.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere tenute presenti le indicazioni contenute nella C.M. 16.3.1994 n.94, relativamente alle disposizioni in materia di bollo.

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