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Legge 03.05.1999, n. 124

Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico. (G.U. 10.05.1999, n. 107)

Art. 6 - Personale amministrativo, tecnico e ausiliario - ATA

1. L'articolo 551 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 551. - (Accesso al ruolo dei responsabili amministrativi). - 1. L'accesso al ruolo dei responsabili amministrativi ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e attingendo alla graduatoria permanente di cui all'articolo 553.

2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

4. I posti disponibili e vacanti per l'accesso ai ruoli di responsabili amministrativi, detratto il contingente da destinare ai corrispondenti concorsi riservati per il passaggio alla qualifica funzionale superiore di cui al comma 1 dell'articolo 557, sono ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra il concorso per titoli ed esami e la graduatoria permanente".

2. All'articolo 552 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono premessi i seguenti:

"01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti con frequenza triennale, subordinatamente alla disponibilità di posti.

02. All'indizione dei concorsi si provvede con bando unico emanato dal Ministero della pubblica istruzione.

03. Spetta agli uffici dell'amministrazione scolastica periferica determinare con loro decreti, all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da conferire all'inizio di ciascun anno scolastico

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