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Legge 03.05.1999, n. 124

Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico. (G.U. 10.05.1999, n. 107)

Art. 5 - Insegnanti tecnico-pratici e utilizzazioni presso gli enti e le associazioni di cui all'articolo 456, comma 2, del testo unico

1. All'articolo 5 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati.";

b) al comma 4, primo periodo, sono soppresse le parole: "i docenti tecnico-pratici e"; al medesimo comma 4, secondo periodo, sono soppresse le parole: "i docenti tecnico-pratici o".

2. Al comma 12 dell'art. 326 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Ai fini delle assegnazioni di cui all'art. 105, comma 7, del medesimo testo unico approvato con D.P.R. n. 309 del 1990, ai predetti corsi di studio sono equiparate le altre iniziative di formazione sulla stessa materia promosse dall'amministrazione scolastica a livello nazionale e periferico o da enti e associazioni professionali, previa autorizzazione dell'amministrazione medesima".

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