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D.M. Solidarietà sociale 15.07.1999, n. 306

Regolamento recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, a norma degli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dalla L. 17 maggio 1999, n. 144. (G.U. 06.09.1999, n. 209 - S.O.)

Art. 9 -

1. L'INPS provvede al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare con cadenza semestrale posticipata, sulla base dei dati trasmessi dai comuni almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.

2. L'INPS provvede al pagamento in unica soluzione dell'assegno di maternità, entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dal comune. Il relativo importo è determinato tenendo conto della misura mensile vigente alla data del parto.

3. In sede di prima attuazione, il pagamento degli assegni di cui ai commi 1 e 2 è effettuato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei dati da parte del comune.

4. Le informazioni relative ai pagamenti effettuati sono rese disponibili ai comuni dall'INPS per via telematica; in mancanza delle idonee strutture di comunicazione telematica, le informazioni sono richieste all'Istituto con modalità tradizionali.

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