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D.M. Solidarietà sociale 15.07.1999, n. 306

Regolamento recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, a norma degli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dalla L. 17 maggio 1999, n. 144. (G.U. 06.09.1999, n. 209 - S.O.)

Art. 10 -

1. L'INPS presenta, nell'esercizio successivo a quello del pagamento degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge, sulla base delle risultanze del proprio conto consuntivo, le distinte rendicontazioni degli oneri sostenuti per la corresponsione degli assegni stessi.

2. A valere sui Fondi previsti dagli articoli 65 e 66 della legge, il Ministro per la solidarietà sociale provvede a rimborsare all'INPS gli importi risultanti dalle rendicontazioni di cui al comma 1.

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