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Decreto legislativo 30.07.1999, n. 303

Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. (G.U. 01.09.1999, n. 205 - S.O.)

Capo I - Ordinamento della Presidenza

Art. 6 - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi.

1. Le funzioni relative al coordinamento dell'attività normativa del Governo sono organizzate in un apposito Dipartimento, in modo da garantire, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, lettere c) e d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la valutazione d'impatto della regolazione, la semplificazione dei procedimenti, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità dell'innovazione normativa, la adempiuta valutazione degli effetti finanziari. Il Dipartimento, in collaborazione con il Dipartimento di cui all'articolo 3, comma 2, assicura, quanto al processo di formazione ed attuazione in sede nazionale della normativa comunitaria, l'esame preliminare della situazione normativa ed economica interna e la valutazione delle conseguenze dell'introduzione di norme comunitarie sull'assetto interno. Del Dipartimento fanno parte i settori legislativi operanti nell'ambito della Presidenza, nonché la segreteria del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50.Per assicurare il supporto tecnico alle funzioni di coordinamento delle attività di analisi e verifica di impatto della regolamentazione di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché per la valutazione degli impatti economici e sociali di iniziative normative, opera alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento il Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione (NUVIR). Al Dipartimento possono essere assegnati in posizione di fuori ruolo, in aggiunta al Capo ed al Vice Capo del Dipartimento stesso, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ovvero avvocati dello Stato, in numero non superiore a sette. A tale personale si

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