Decreto legislativo 30.07.1999, n. 303
Capo I - Ordinamento della Presidenza
[ARTICOLO ABROGATO]
[1. Il Presidente promuove e coordina le azioni di Governo volte ad assicurare pari opportunità, a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonché a consentire l'indirizzo, coordinamento e monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei].
Articolo abrogato dall'art. 57, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
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