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Decreto legislativo 30.07.1999, n. 303

Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. (G.U. 01.09.1999, n. 205 - S.O.)

Capo I - Ordinamento della Presidenza

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 5 - Politiche di pari opportunità. 4

[1. Il Presidente promuove e coordina le azioni di Governo volte ad assicurare pari opportunità, a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonché a consentire l'indirizzo, coordinamento e monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei].

4

Articolo abrogato dall'art. 57, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

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