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Accordo 29.07.1999

Accordo in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici. (G.U. 27.08.1999, n. 201)

Capo I - Il TFR

Art. 3 - Effetti sul TFR

1. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 59, c. 56, della legge n. 449/97, l'esercizio dell'opzione per l'iscrizione ai fondi pensione di cui al successivo capo II presuppone necessariamente, in quanto condizione imprescindibile per favorire nell'ottica della legge richiamata il finanziamento della previdenza complementare, l'applicazione della disciplina dell'art. 2120 del codice civile in materia di TFR.

2. Dalla data di esercizio dell'opzione le quote del TFR saranno calcolate applicando le regole previste dall'art. 2120 del codice civile.

Il computo dell'indennità di fine servizio già maturata dal dipendente fino alla data di esercizio dell'opzione mediante sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione sarà effettuato secondo le regole della previgente normativa.

La rivalutazione e la liquidazione della quota così calcolata, unitamente alle quote di trattamento di fine rapporto successivamente maturate, saranno effettuate secondo le regole dell'art. 2120 del codice civile.

Alla predetta indennità di fine servizio maturata fino alla data dell'opzione e alla sua rivalutazione dovranno applicarsi gli stessi abbattimenti di imponibile previsti dalla previgente normativa fiscale in materia di indennità di fine servizio.

Agli adempimenti predetti provvede l'INPDAP per i dipendenti iscritti alle relative gestioni ai fini dei trattamenti di fine servizio. Per i dipendenti non iscritti ai predetti fini alle gestioni INPDAP provvedono i singoli enti di appartenenza.

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