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Accordo 29.07.1999

Accordo in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici. (G.U. 27.08.1999, n. 201)

Capo I - Il TFR

Art. 2 - Modalità applicative e decorrenze della disciplina del TFR

1. Ai dipendenti assunti a far tempo dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 2, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995 e richiamato dalla legge n. 448/1998, si applica quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.

2. Ai dipendenti assunti a far tempo dal 1 gennaio 1996 e fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al co. 1 si applica la disciplina prevista per i dipendenti già in servizio alla data del 31.12.1995.

3. I dipendenti già in servizio alla data del 31 dicembre 1995 e quelli di cui al comma 2 possono esercitare l'opzione prevista dall'art 59, comma 56, della legge n. 449/1997 richiedendo la trasformazione dell'indennità di fine servizio comunque denominata in TFR, con gli effetti di cui all'art. 3.

Il termine per l'opzione è fissato in coincidenza con la scadenza del quadriennio contrattuale 19982001, salvo ulteriore proroga del termine stesso, che le parti potranno concordare (1).

Per i dipendenti che non eserciteranno l'opzione resterà fermo, con le regole attuali, il vigente trattamento di fine servizio.

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(1) Con accordo quadro del 18.12.2001 il termine per l'opzione è stato differito al 31.12.2005.

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