D.M. Pubblica istruzione 06.06.1999, n. 141.
Formula iniziale
Il Ministro della Pubblica Istruzione
VISTA la L. 23.12.98, n. 448, concernente le misure di finanza pubblica per la stabilizzazione lo sviluppo ed in particolare l'art. 26, comma 12, con il quale è stata prevista la ridefinizione dei criteri e delle modalità di costituzione delle classi che accolgono alunni in situazione di handicap;
VISTO il proprio decreto 24.7.98, n. 331 e, in particolare, i titoli II e IV riguardanti, rispettivamente, la formazione delle classi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e la ripartizione e assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni in situazione di handicap;
VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con il D.L.vo 16.4.94, n. 297;
VISTA la L. 27.12.97, n. 449, e, in particolare, l'art. 40, commi 1 e 3, concernenti le modalità di individuazione e di costituzione delle risorse disponibili per l'integrazione degli alunni portatori di handicap;
VISTA la L. 5.2.92, n. 104, recante norme per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
VISTA la L. 15 3.97, n. 59, e, in particolare, l'art. 21, commi 8 e 9 relativi alla possibilità di costituzione dei "gruppi classe" secondo criteri di flessibilità organizzativa e funzionale;
VISTA la risoluzione approvata in data 20.12.98 con la quale la Camera dei deputati ha impegnato il Governo a disciplinare la costituzione delle classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado "....salvaguardando il limite di massima di 20 alunni" nelle classi ove siano ospitati alunni in situazione di handicap;
DECRETA
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