D.M. Pubblica istruzione 06.06.1999, n. 141.
L'articolo 10 del decreto ministeriale n. 331 del 24 luglio 1998, è sostituito dal seguente:
10.1 - Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola materna, che accolgono alunni in situazione di handicap sono costituite con non più di 20 alunni purché sia esplicitata e motivate la necessità della riduzione numerica di ciascuna classe, in rapporti alle esigenze formative dell'alunno, e il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, nonché da altro personale della stessa scuola.
10.2 - La presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella stessa classe può essere prevista in ipotesi residuale ed in presenza di handicap funzionalmente lievi. Le classi iniziali che ospitano più di un alunno in situazione di handicap sono costituite con non più di 20 iscritti; per le classi intermedie il rispetto di tale limite deve essere rapportato all'esigenza di garantire la continuità didattica nelle stesse classi.
10.3 - In relazione al disposto del comma 4, le classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni in situazione di handicap possono essere costituite con più di 20 alunni, senza superare, però, il limite massimo di 25, previa valutazione della gravità dell'handicap e delle situazioni soggettive degli alunni interessati, unitamente alle condizioni organizzative e alle risorse professionali disponibili in ciascuna scuola.
10.4 - Ai fini previsti dall'art. 40, comma 1, della legge n. 449 del 23.12.1998, la formazione delle classi secondo i criteri ed i parametri di cui ai commi precedenti deve comunque essere effettuata nel limite delle dotazioni organiche provinciali complessive del personale docente, ai sensi dell'art. 26, co
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