Ordinanza MURST 13.01.1999, n. 5
1. Il Provveditore non appena ricevuta la domanda di autorizzazione o la denuncia di inizio di attività ne invia immediatamente copia alla Prefettura e, nel caso in cui non sia stata presentata documentazione idonea a certificare l'idoneità dei locali, al Comune, all'Azienda Sanitaria Locale e al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, competenti per territorio, per eventuali comunicazioni di elementi ostativi allo svolgimento dell'attività, elementi di cui deve essere contestualmente informato anche il gestore o il legale rappresentante.
2. L'assenso allo svolgimento dell'attività si intende acquisito qualora il Provveditore non comunichi entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio di attività l'esistenza di motivi ostativi.
3. Nel caso di gestore o di legale rappresentante, cittadino appartenente a Paese extracomunitario, la domanda di autorizzazione viene trasmessa in copia anche al Ministero degli Affari Esteri per il parere di cui all'art. 3 del D.P.R. 389/94. Acquisto il parere favorevole del Ministero degli Affari Esteri, il Provveditore emana il provvedimento di autorizzazione. L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività si intende concessa, qualora il Provveditore non emani un provvedimento di diniego entro 120 gg. dalla presentazione della domanda.
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