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D.P.R. 07.01.1999, n. 13

Regolamento concernente modalità e criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nella Valle d'Aosta. (G.U. 29.01.1999, n. 23)

Art. 3 - Accertamento della conoscenza delle lingua francese

1. Ai fini di cui all'art. 7 della legge regionale, la commissione d'esame:

a) ridetermina il punteggio attribuito alla prova scritta di francese sulla base della tabella A allegata alla predetta legge regionale;

b) formula, dopo aver attribuito il punteggio al colloquio, una valutazione, espressa in decimi anche con frazioni di mezzo punto, della competenza dimostrata in lingua francese;

c) determina la votazione complessiva da assegnare al candidato mediante la media tra i punteggi di cui alle lettere a) e b), arrotondando per eccesso nel caso in cui il punteggio non esprima una votazione per numero intero o per frazioni di mezzo punto.

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