D.P.R. 07.01.1999, n. 13
1. La commissione di esame dispone di quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte e di trentacinque punti per la valutazione del colloquio.
2. Le quattro prove scritte sono valutate in quindicesimi. Ai fini dell'attribuzione dei quarantacinque punti complessivamente disponibili per la valutazione delle prove scritte, i punteggi delle prove scritte di italiano e di francese sono sommati ed il totale è rideterminato sulla base dell'allegata tabella A (omissis).
3. A ciascuna delle prove scritte e al colloquio giudicati sufficienti non può essere attribuito un punteggio inferiore, rispettivamente, a 10 e a 22.
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