Legge 18.02.1999, n. 45
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto di intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottato ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sono definiti i requisiti soggettivi, funzionali, del personale, organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attività sanitarie e sociali da parte degli enti ausiliari di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, al fine dell'iscrizione agli albi previsti dal medesimo articolo 116 e dell'applicazione delle previsioni dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'atto di intesa di cui al presente comma è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) previsione della corresponsione agli enti ausiliari di una retta-base minima a carico del Servizio sanitario nazionale, che può essere integrata dalle regioni e dagli enti locali;
b) predisposizione di momenti programmati di integrazione tra il lavoro dei SERT e quello degli enti ausiliari al fine di raccordare la verifica dei risultati e la valutazione del programma terapeutico e socio-riabilitativo;
c) riconoscimento del carattere integrato socio-sanitario delle terapie, dell'intervento socio-riabilitativo e dell'attività di prevenzione svolti dagli enti ausiliari;
d) predisposizione di profili professionali adeguati alla specificità dell'azione di recupero e riabilitazione dalle tossicodipendenze.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dall'atto di intesa di cui al comma 1, cessano di avere efficacia l'atto di intesa tra lo Stato e le regioni per la definizio
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