Legge 18.02.1999, n. 45
1. All'articolo 1, comma 13, della legge 28 marzo 1997, n. 86, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1998, n. 26, la parola: "1998" è sostituita dalla seguente: "2000".
2. All'articolo 1, comma 14, della legge 28 marzo 1997, n. 86, le parole da: "le cui risultanze vengono riassunte e coordinate" fino alla fine del comma sono soppresse.
3. L'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1998, n. 26, è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Le disponibilità assegnate all'unità previsionale di base 12.1.2.2 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, non ancora impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998, possono esserlo, per gli stessi fini, nell'esercizio finanziario successivo".
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