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Legge 21.12.1999, n. 526

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999. (G.U. 18.01.2000, n. 13 - S.O.)

Capo II - Disposizioni particolari di adempimento diretto, criteri speciali di delega legislativa

Art. 9 - Ammissione provvisoria di materiali forestali di propagazione controllati ai sensi della direttiva 66/404/CEE, modificata dalla direttiva 75/445/CEE

1. All'articolo 7, primo comma, della legge 22 maggio 1973, n. 269, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), la lettera a) è abrogata;

b) al numero 4), le parole: "dagli articoli 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 7-bis".

2. Il terzo comma dell'articolo 15 della legge 22 maggio 1973, n. 269, come sostituito dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, è sostituito dal seguente:

"Per un periodo di durata non superiore a dieci anni, qualora dai risultati delle prove comparative si possa desumere che determinati materiali di base soddisferanno, al termine degli esami, i requisiti richiesti per l'ammissione di cui agli articoli 7-bis e 7-ter, tali materiali potranno essere usati come base per la produzione di materiale di propagazione controllato.".

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