Legge 21.12.1999, n. 526
Capo II - Disposizioni particolari di adempimento diretto, criteri speciali di delega legislativa
1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, è sostituito dal seguente:
"3. Il responsabile dell'industria alimentare che esercita attività di produzione, di trasporto, distribuzione, vendita e somministrazione diretta di prodotti alimentari al consumatore deve tenere a disposizione dell'autorità competente preposta al controllo, anche in assenza dei manuali di cui all'articolo 4, un documento contenente l'individuazione, da lui effettuata, delle fasi critiche di cui al comma 2 e delle procedure di controllo che intende adottare al riguardo, nonché le informazioni concernenti l'applicazione delle procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici e i relativi risultati.".
2. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, dopo la parola: "comunitarie" sono aggiunte le seguenti: ", anche su richiesta motivata del responsabile dell'industria alimentare o del rappresentante di associazione dei produttori".
3. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, è inserito il seguente:
"Art. 3-bis. (Procedura per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari). - 1. Ove, nell'ambito della procedura di autocontrollo di cui all'articolo 3, si renda opportuno, a giudizio del responsabile dell'autocontrollo ed al fine di verificare la funzionalità e l'efficacia dello stesso, effettuare controlli analitici dei prodotti, quest
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