Legge 21.12.1999, n. 526
Capo II - Disposizioni particolari di adempimento diretto, criteri speciali di delega legislativa
1. Al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 è abrogata;
b) all'articolo 7, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il personale che esegue le operazioni relative allo stordimento deve essere in possesso di un adeguato grado di qualificazione attestato dalla azienda unità sanitaria locale competente anche attraverso appositi corsi di formazione.";
c) al comma 2 dell'articolo 9, la parola: "bovina," è soppressa.
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