Legge 21.12.1999, n. 526
Capo II - Disposizioni particolari di adempimento diretto, criteri speciali di delega legislativa
1. Al fine di facilitare l'attuazione dei principi del diritto comunitario in tema di libera circolazione dei servizi professionali all'interno del territorio dell'Unione europea e in tema di diritto allo stabilimento dei professionisti cittadini di Stati membri dell'Unione europea in ogni Stato membro dell'Unione, nonché al fine di garantire la tutela del pubblico degli utenti e il buon funzionamento della giustizia, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di esercizio in Italia della professione di avvocato ai princìpi e alle prescrizioni della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998.
2. L'attuazione della direttiva 98/5/CE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire l'informazione del pubblico, per ciò che concerne la qualificazione e la collocazione professionale degli avvocati che esercitano in Italia l'attività con il proprio titolo di origine, prevedendo che l'attestato previsto dall'articolo 3, comma 2, della direttiva non sia stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la sua presentazione ai fini dell'iscrizione; che sia menzionata, relativamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della direttiva, l'iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro di origine; che siano indicati, in base a quanto previsto dall'articolo 12, secondo comma, della direttiva, la forma giuridica dello studio collettivo nello Stato membro di origine e i nominativi dei suoi membri che operano in Italia;
b) prevedere,
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.