Legge 21.12.1999, n. 526
Capo II - Disposizioni particolari di adempimento diretto, criteri speciali di delega legislativa
1. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è sostituito dal seguente:
"2. La prestazione di servizi soggetta ad autorizzazione generale, ove non sia stata presentata o inviata la prescritta dichiarazione, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da lire un milione a lire sei milioni, nel caso di servizi il cui avvio può essere contestuale alla dichiarazione;
b) da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, nel caso di servizi il cui avvio può avvenire dopo quattro settimane dalla dichiarazione.".
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