Legge 21.12.1999, n. 526
Capo II - Disposizioni particolari di adempimento diretto, criteri speciali di delega legislativa
1. All'articolo 30, secondo comma, del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, sono soppresse le parole: ", escluse le equine, che devono essere sempre vendute in spacci a parte".
2. All'articolo 3 della legge 4 aprile 1964, n. 171, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1977, n. 63, sono soppresse le parole: "di quelle equine e".
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