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Legge 21.12.1999, n. 526

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999. (G.U. 18.01.2000, n. 13 - S.O.)

Capo II - Disposizioni particolari di adempimento diretto, criteri speciali di delega legislativa

Art. 12 - Vendita delle carni equine

1. All'articolo 30, secondo comma, del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, sono soppresse le parole: ", escluse le equine, che devono essere sempre vendute in spacci a parte".

2. All'articolo 3 della legge 4 aprile 1964, n. 171, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1977, n. 63, sono soppresse le parole: "di quelle equine e".

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