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D.M. Pubblica istruzione 08.04.1999, n. 93

Determinazione ai sensi dell'articolo 29, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dei criteri e delle modalità delle erogazioni di cassa a favore delle scuole, delle modalità attuative del monitoraggio.

Art. 2 - Giacenze di cassa

1. Nell'esercizio 1999, le disponibilità finanziarie delle istituzioni scolastiche, provenienti a qualunque titolo dal bilancio dello Stato depositate presso l'istituto cassiere, non possono essere superiori al 30% del volume complessivo dei pagamenti da effettuare dalle istituzioni scolastiche, come determinato ai sensi dell'art. 1, co. 2. In sede di prima applicazione, fino al raggiungimento del predetto limite di giacenza del 30%, non possono essere disposti nuovi finanziamenti, a favore delle singole istituzioni scolastiche, da parte dei Provveditori.

2. Successivamente i Provveditori procedono al reintegro delle giacenze di cassa, sempre nel limite massimo del 30% di cui al co. 1, previa richiesta delle singole istituzioni. La predetta richiesta deve essere corredata da una dichiarazione dell'istituto cassiere attestante l'ammontare delle disponibilità liquide residue dell'istituzione scolastica provenienti dal bilancio statale.

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