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D.M. Pubblica istruzione 08.04.1999, n. 93

Determinazione ai sensi dell'articolo 29, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dei criteri e delle modalità delle erogazioni di cassa a favore delle scuole, delle modalità attuative del monitoraggio.

Art. 1 - Determinazione dei flussi di cassa per l'anno 1999

1. Per l'anno 1999, i pagamenti effettuati dalle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonché dalle istituzioni educative che saranno successivamente denominate "istituzioni scolastiche", non dovranno risultare, a livello provinciale, globalmente superiori a quelli rilevati per l'anno 1997, incrementati del 6 per cento.

2. Al fine di determinare il predetto incremento del 6 per cento, i Provveditori agli studi sono tenuti a rilevare dalle situazioni finanziarie, allegate ai conti consuntivi per l'anno 1997, il volume complessivo dei pagamenti effettuati nel corso del medesimo esercizio dalle istituzioni scolastiche, detraendo dal predetto volume le riscossioni non provenienti dal bilancio dello Stato. L'importo, così determinato, costituisce la base di calcolo per l'individuazione dell'ammontare dei pagamenti da effettuarsi complessivamente, a livello provinciale, per l'anno 1999.

3. Il vincolo di cui al precedente comma non produce effetti sulle previsioni di spesa per l'anno finanziario 1999, redatte in termini di competenza.

4. Sono esclusi dai vincoli di cui al comma 1 i pagamenti da disporre a carico di finanziamenti derivanti da leggi di spesa con effetti finanziari che iniziano a partire dall'anno 1998, dalle assegnazioni disposte sulle risorse del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, dalle risorse assegnate dal C.I.P.E.. Le assegnazioni ed i pagamenti da disporre sulla base delle predette disponibilità finanziarie non possono eccedere gli stanziamenti di competenza.

5. Il limite dei pagamenti di cui ai precedenti commi può essere altresì superato, per ciascuna istituzione scolastica, relativamente al

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