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CCNI MURST 31.08.1999

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CAPI D'ISTITUTO

Art. 42 - Mobilità dei capi d'istituto 11

1. Nella fase transitoria in cui non si sono ancora conclusi i procedimenti per l'inquadramento nella dirigenza scolastica dei Capi d'istituto ai sensi dell'art.21 della legge n. 59/97, si prevede la mobilità territoriale nell'ambito della scuola elementare e secondaria di primo grado e istituti comprensivi e nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado. In tale fase si darà la precedenza al personale già titolare in istituzione scolastica corrispondente a quella richiesta. Sulle sedi rimaste eventualmente da assegnare dopo l'applica-zione dei criteri precedentemente indicati, si procede ai passaggi dall'una all'altra fascia riconoscendo come requisito di precedenza l'abilitazione per uno degli insegnamenti dell'istruzione secondaria superiore. In mancanza di personale abilitato, aspirante al passaggio, sarà considerata sufficiente una laurea che dà accesso ad almeno uno degli insegnamenti impartiti negli istituti secondari superiori. Il possesso della laurea è titolo sufficiente per il passaggio dalla scuola secondaria di secondo grado alla scuola elementare o secondaria di primo grado.

2. La contrattazione decentrata nazionale annuale sarà improntata ai seguenti principi e criteri generali:

a) semplificazione e snellimento delle procedure;

b) adeguamento del sistema delle precedenze stabilite da norme di legge o contrattuali e riassestamento sulla base delle verifica del funzionamento del sistema stesso;

c) ridefinizione e disciplina degli istituti di mobilità annuale e dell'assegnazione provvisoria alla luce della verifica della loro efficacia;

d) disciplina dell'o

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