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CCNI MURST 31.08.1999

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CAPI D'ISTITUTO

Art. 41 - Valutazione dei Capi d'Istituto

1. È istituito presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale un nucleo di valutazione delle attività dei capi di istituto, presieduto dal Sovrintendente scolastico o da un dirigente da lui delegato. Il nucleo è composto da un ispettore tecnico e da un esperto, anche esterno, in tecniche di valutazione e controllo di gestione, con esperienza maturata preferibilmente nel settore scolastico o pubblico.

Tutti i componenti del nucleo sono designati dal Sovrintendente scolastico.

Qualora il numero dei capi di istituto da valutare sia superiore alle 80 unità il Sovrintendente scolastico designa, seguendo le medesime modalità di scelta, altri tre componenti per ogni gruppo di 80.

In tal caso il Sovrintendente scolastico assicura il coordinamento di tutti i nuclei costituiti e viene sostituito nel nucleo originario da altro dirigente.

Per i componenti interni all'amministrazione scolastica la partecipazione all'attività del nucleo costituisce attività istituzionale rientrante nei doveri d'ufficio.

2. Il Ministro della pubblica istruzione, entro 60 giorni dalla firma del presente contratto, stabilisce, sentite le OO.SS. firmatarie, i criteri da adottare per la valutazione e i relativi punteggi. Criteri e punteggi saranno resi noti e pubblicizzati.

Nell'ambito delle direttive generali saranno indicati altresì le forme e le modalità per l'attivazione di iniziative di formazione dei componenti i nuclei di valutazione. 9

3. Nel valutare l'attività dei capi di istituto, i nuclei dovranno tenere conto del contesto socio-economico in cui

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