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CCNI MURST 31.08.1999

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Distribuzione delle risorse economiche

Art. 34 - Indennità di amministrazione 5

1. Il C.C.N.L., all'art.35, prevede che ai direttori amministrativi dei conservatori di musica e delle accademie e ai responsabili amministrativi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative spetta, una indennità accessoria di amministrazione.

2. Nei Conservatori e nelle Accademie, in cui siano presenti due direttori amministrativi, a quello senza responsabilità di firma l'indennità di amministrazione è corrisposta nella misura del 50% di quella spettante al direttore amministrativo con responsabilità di firma. Al responsabile amministrativo dei Conservatori e delle Accademie l'indennità in questione è corrisposta nella misura del 50% di quella spettante al direttore amministrativo senza responsabilità di firma.

3. Nel caso in cui il personale di cui sopra si trovi in posizione di stato implicante il mancato esercizio della funzione, l'indennità di amministrazione viene corrisposta, per lo stesso periodo, anche al personale A.T.A. che lo sostituisca ai sensi della normativa vigente, detratto l'importo del compenso individuale accessorio spettante al sostituto nella sua qualità di personale non docente.

4. L'indennità di cui al presente articolo viene erogata, con i medesimi criteri e modalità già previste per l'indennità di direzione a favore dei capi d'istituto dal precedente art.33, nelle misure individuate nella tabella C allegata al presente contratto.

5. Le risorse finanziarie destinate in ragione d'anno, a decorrere dal 1° settembre 1999, al presente i

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