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CCNI MURST 31.08.1999

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Distribuzione delle risorse economiche

Art. 33 - Indennità di direzione 3

1. Il C.C.N.L., all'art. 21, prevede che ai capi d'istituto, ivi compresi gli incaricati, ai vice rettori e alle vice direttrici degli istituti di educazione nonché ai direttori dei conservatori di musica e delle accademie e al personale incaricato della direzione spetta una indennità accessoria di direzione.

2. Detta indennità di direzione spetta altresì ai coordinatori degli istituti superiori per le industrie artistiche.

3. L'indennità compete, nella misura del 50% al personale educativo incaricato della funzione di vice rettore o di vice direttrice di convitto nazionale e di educandato femminile dello Stato.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 21 del C.C.N.L., nel caso di assenza o impedimento del capo d'istituto titolare o reggente l'indennità in parola viene corrisposta dall'istituzione scolastica interessata al sostituto, nella misura, rispettivamente di quella spettante al capo d'istituto ovvero nella misura intera per il docente vicario della istituzione scolastica affidata in reggenza, detratta la quota del compenso individuale accessorio spettante al sostituto in relazione al proprio status di docente.

5. L'indennità di cui al presente articolo è assoggettata alle ritenute previste per i compensi accessori ed è costituita, secondo i sottoelencati parametri, il cui valore economico è individuato nella tabella B, allegata al presente contratto:

a) da un importo base determinato in misura fissa, che comprende il compenso individuale accesso

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