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D.M. Pubblica istruzione 18.09.1998, n. 359

Regolamento recante le modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai membri esterni e i criteri e le modalità di nomina e designazione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. (G.U. 15.10.1998, n. 241)

Art. 8 - Ordine di nomina in indirizzi particolari

1. Nelle commissioni con classi ove sono in atto la sperimentazione dei quadri orario e dei programmi elaborati dalla commissione ministeriale istituita con Decreto interministeriale 12.1.1988 e successive reiterazioni e integrazioni, denominata "Progetto Brocca" e la sperimentazione di progetti assistiti, vengono nominati, come Presidenti, con priorità, i capi degli istituti statali ove funzionano i corsi sopraindicati e i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore, che insegnano o abbiano insegnato per almeno un biennio nei corsi stessi.

2. La nomina dei presidenti nelle commissioni di cui al comma 1 viene disposta seguendo le fasi territoriali di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b). Prima di procedere alla nomina su sedi esterne alla Regione di abituale dimora o di servizio, si provvede a nominare, nell'ordine, in commissioni relative ad altra sperimentazione e su commissioni di ordinamento, costituite nella Regione di abituale dimora o di servizio.

3. Nelle commissioni, comprendenti classi con i corsi indicati al primo comma, nelle quali non sia stato possibile la nomina dei Presidenti secondo i criteri stabiliti nel presente articolo, viene nominato personale con esperienza in corsi sperimentali e, successivamente, personale dei corsi ordinari, seguendo l'ordine di precedenza e le fasi territoriali indicate negli articoli 6 e 7.

4. Le commissioni che comprendono classi di istituti statali ove è in atto l'indirizzo di "Progetto di liceo classico europeo" sono costituite dal Presidente e da almeno due membri esterni provenienti da istituzioni scolastiche nelle quali è in atto la medesima sperimentazione.

5. Le nomine dei

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