D.M. Pubblica istruzione 18.09.1998, n. 359
1. Le nomine dei presidenti sono effettuate seguendo le sottoelencate fasi territoriali:
a) nei comuni della Regione di abituale dimora e di servizio, nell'ordine di preferenza espressa;
b) d'ufficio, nei comuni della Regione di abituale dimora o di servizio, ove non sia stata possibile la nomina sulle preferenze;
c) d'ufficio, nelle sedi residue a livello nazionale.
2. Relativamente alla fase di cui al comma 1, lettera b), l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di vicinanza, utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra comuni della provincia, a partire dal comune indicato quale più gradito per l'assegnazione d'ufficio. Ove si renda necessario procedere alla nomina fuori dalla provincia, l'assegnazione alle sedi della Regione viene disposta secondo l'ordine di vicinanza tra le province della Regione, secondo le tabelle utilizzate per i trasferimenti del personale direttivo della scuola.
3. Relativamente alla fase di cui al comma 1, lettera c), l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di vicinanza tra province utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola.
4. Le nomine dei membri esterni sono effettuate secondo le sottoelencate fasi territoriali:
a) nel comune di abituale dimora e di servizio, nell'ordine di preferenza espresso;
b) d'ufficio, nel comune di abituale dimora o di servizio, ove non sia stato possibile procedere alla nomina in base alle preferenze espresse;
c) nei comuni della provincia di abituale dimora e di servizio, nell'ordine di preferenza espressa;
d) d'ufficio, nei Comuni della provincia di abituale dimora o di servizio, ove non sia stato possibile procedere alla nomina in base alle preferenze espresse;
e)
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.