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Decreto legislativo 29.10.1998, n. 387

Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. (G.U. 07.11.1998, n. 261)

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 22 -

1. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, dopo il numero "42", sono aggiunte le parole: ", comma 1".

2. All'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sono inserite dopo le parole: "il decreto del Ministro della funzione pubblica 27 febbraio 1995, n. 112, e" le seguenti: ", dalla data di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19,".

3. All'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "È abrogato il comma 15 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724".

4. All'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nel primo periodo le parole da ", rispettivamente" a "del 1989" sono sostituite dalle seguenti: "rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e provinciale o di attuazione degli statuti".

5. All'articolo 45, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, le parole: "30 settembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".

6. All'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, dopo il comma 22 sono aggiunti i seguenti:

" 23. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondament

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