Decreto legislativo 29.10.1998, n. 387
[ARTICOLO ABROGATO]
1. All'articolo 74, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo le parole: "successive modificazioni ed integrazioni" sono inserite le seguenti: "ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo del presente decreto".
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