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Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. 21.04.1998, n. 92 - S.O.)

Titolo IV - Servizi alla persona e alla comunità

Capo I - Tutela della salute

Art. 120 - Prestazioni e tariffe

1. Rimangono ferme le attuali competenze dello Stato concernenti:

a) la classificazione dei medicinali ai fini della loro erogazione da parte del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e all'articolo 1, comma 42, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) la contrattazione, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dei prezzi dei medicinali sottoposti alla procedura di autorizzazione prevista dal regolamento 93/2309/CEE;

c) il regime di rimborsabilità dei medicinali autorizzati con procedura centralizzata, di cui alla direttiva 65/65/CEE;

d) la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali innovativi da porre a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

e) la determinazione delle ipotesi e delle modalità per l'erogazione di prodotti dietetici a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1982, n. 98;

f) l'approvazione del nomenclatore tariffario protesi, sentita la Conferenza Stato-regioni;

g) la definizione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni, di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; la definizione dei massimi tariffari, di cui all'artico

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