IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. 21.04.1998, n. 92 - S.O.)

Titolo IV - Servizi alla persona e alla comunità

Capo I - Tutela della salute

Art. 119 - Autorizzazioni

1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) l'autorizzazione alla produzione, importazione e immissione in commercio di medicinali, gas medicinali, presìdi medico-chirurgici, prodotti alimentari destinati ad alimentazioni particolari e dispositivi medici, anche ad uso veterinario, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;

b) l'autorizzazione alla produzione, importazione e immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei relativi presidi sanitari;

c) l'autorizzazione alla importazione o esportazione di sostanze o preparati chimici vietati o sottoposti a restrizioni;

d) l'autorizzazione alla pubblicità ed informazione scientifica di medicinali e presìdi medico-chirurgici, dei dispositivi medici in commercio e delle caratteristiche terapeutiche delle acque minerali.

e) l'autorizzazione alla fabbricazione per l'immissione in commercio degli additivi o dei prodotti di cui al capitolo I. 1.a) dell'allegato I al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123. 49

2. [Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative relative alle attività sottoelencate. Lo svolgimento di dette attività si intende autorizzato, conformemente alla disciplina prevista dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine pure di seguito indicato:

a) produzione a scopo di vendita o pre

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.