Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112
Titolo II - Sviluppo economico e attività produttive
Capo I - Ambito di applicazione
1. In attuazione della delega conferita dall'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il presente titolo disciplina il conferimento alle regioni ed agli enti locali, nonché, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, delle funzioni e compiti esercitati, nel settore dello sviluppo economico, da qualunque organo o amministrazione dello Stato o da enti pubblici da questo dipendenti.
2. Il settore sviluppo economico attiene, in particolare, oltre alla materia «agricoltura e foreste», che resta disciplinata dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, alle materie «artigianato», «industria», «energia», «miniere e risorse geotermiche», «ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», «fiere e mercati e commercio», «turismo ed industria alberghiera».
3. Il conferimento comprende anche gli atti di organizzazione e ogni altro atto strumentale in rapporto di stretta connessione all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti.
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