Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112
Titolo I - Disposizioni generali
Capo I - Disposizioni generali
1. Con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario.
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