Legge 21.05.1998, n. 162
1. Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, comunicano al Ministro per la solidarietà sociale lo stato di attuazione degli interventi previsti dall'articolo 39, comma 2, lettere l-bis) e l-ter), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, gli obiettivi conseguiti, nonché le misure urgenti da attuare per migliorare le condizioni di vita delle persone affette da handicap grave nel territorio regionale. Qualora, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni non abbiano provveduto all'impegno contabile delle quote di competenza, nei limiti delle disponibilità assegnate, ai sensi dell'articolo 3, il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla riprogrammazione delle risorse assegnate e alla conseguente ridestinazione alle regioni.
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