Legge 21.05.1998, n. 162
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare";
b) all'articolo 39, comma 2, all'alinea, dopo le parole: "possono provvedere" sono inserite le seguenti: ", sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio,";
c) all'articolo 39, comma 2, dopo la lettera l), sono aggiunte le seguenti:
"l-bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 9, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati;
l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazio
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